Caso Delmastro Segreto di Stato e Segreto d’ufficio

Il segreto di stato
Il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto vertice del potere esecutivo. La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è volta, da un lato, attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicurarne l’effettività, limitando l’accesso alle notizie tutelate da questo vincolo ad un numero estremamente ristretto di soggetti. In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto. Pertanto, il segreto di Stato:
– impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto;
– si differenzia dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria.
Quanto ai limiti e alle garanzie, la legge 124/2007 esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni
– relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso
– limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni
– impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali.
Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.

Il Segreto d’ufficio

Il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Nell’ambito del diritto amministrativo, la disciplina del segreto d’ufficio, inizialmente prevista nel R.D. n. 2960/1923, è ora contenuta nell’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957, la cui formulazione originaria era espressione di un contesto socio-normativo improntato al principio della segretezza dell’azione amministrativa.
In seguito, la l. n. 241/1990 (art. 22 e ss.) ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’attività amministrativa, volto ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, riformulando il testo del citato art. 15. Di conseguenza, non si verifica una violazione del segreto d’ufficio quando la comunicazione di un’informazione o di una notizia avvenga nel rispetto delle norme sul diritto di accesso e all’impiegato pubblico è consentito rilasciare copie ed estratti di documenti nei casi non vietati dall’ordinamento. Inoltre, rispetto alla previgente disciplina, il divieto di divulgazione trova applicazione anche in assenza della possibilità che si verifichi un danno per la pubblica amministrazione. Peraltro, nell’ambito della riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro che ne disciplinano i relativi istituti, il rispetto del segreto d’ufficio è stato inserito fra gli obblighi posti a carico del dipendente pubblico per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di evitare l’utilizzo a fini privati di informazioni e, quindi, comportamenti che possano ledere l’immagine dell’amministrazione.

Articolo 326 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 14/12/2024]
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Dispositivo dell’art. 326 Codice Penale
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(1).
Se l’agevolazione(2) è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni(3).
Note
(1) Il primo comma sanziona le condotte di rivelazione di notizie d’ufficio e di agevolazione non colposa della conoscenza di queste. Si ricordi che non è punibile il terzo che apprende o si limita ad apprendere la notizia, in quanto assiste alla rivelazione o è stato agevolato nel procurarsene la conoscenza (concorso necessario improprio).
(2) Per agevolazione si intende la condotta con cui uno in qualsiasi modo, anche omissivo, rende possibile o più agevole a chi non h il diritto o la competenza procurarsi per via autonoma la conoscenza della notizia.
(3) Il carattere indebito o ingiusto rafforzano la funzione selettiva del dolo secondo alcuni autori, altri invece lo ritengono inutile ai fin della descrizione della fattispecie.
Spiegazione dell’art. 326 Codice Penale
Il bene giuridico tutelato è la segretezza delle notizie di esclusivo dominio della Pubblica Amministrazione.
Ai fini della configurabilità del delitto in oggetto è necessaria, oltre ala rivelazione o alla facilitazione della rivelazione di notizie segrete, anche la violazione di doveri inerenti alla funzioni o al servizio.

Va sottolineato che la norma risulta di scarsissima applicazione in seguito alla ”apertura” della giurisprudenza e della legislazione amministrativa verso i privati con riguardo ai documenti amministrativi, grazie agli istituti dell’accesso documentale ed alla figura del difensore civico, che, tendendo ad una P.A. come “casa di vetro”, hanno fatto sì che i documenti qualificabili come segreti siano rimasti sempre meno.

Al secondo comma è prevista una fattispecie di natura colposa, qualora il pubblico funzionario non abbia permesso la rivelazione delle notizie in maniera dolosa.

Al terzo comma sono invece disciplinate altre due fattispecie aggravate, qualora il soggetto pubblico si avvalga delle notizie per conseguire un indebito profitto patrimoniale, oppure qualora il fatto sia commesso per conseguire un ingiusto profitto non patrimoniale (ad es. per mera curiosità) o per causare ad altri un danno ingiusto.

Parola ai soci: Franco Marella

Diamo il benvenuto al nuovo associato ANCIS – Associazione Nazionale Consulenti Intelligence & Security Franco Marella, protagonista di questo appuntamento della rubrica “Parola ai soci”.

Da sempre con una particolare predisposizione per il mondo della security, Marella già nel 1980 si arruola nella Guardia di Finanza nel 59° Corso sottufficiali “Cefalonia”, concludendo la carriera con il grado apicale della categoria Luogotenente Carica Speciale. Nel 2014 ottiene dalla Prefettura di Bari la licenza per Investigatore Privato, riconsegnata nel 2020.

Oggi si occupa di assistere, insieme all’associazione Penelope, le famiglie delle persone scomparse cercando di portare alla luce dei cosiddetti casi “freddi”.

1 – Cosa vuol dire per te Sicurezza?

Per sicurezza intendo quel complesso di norme e iniziative, anche delegate, per la tutela della comunità da ogni forma di “aggressione” volta a sovvertire l’ordine costituito delle cose. Inoltre in merito alla “sicurezza”, credo fortemente nella raccolta, analisi, divulgazione e coordinamento delle informazioni utili a prevenire i reati a cura delle agenzie di informazioni sia in Italia che all’estero.

 

2 – Su cosa stai lavorando attualmente?

Mi sto occupando dell’analisi dei fascicoli processuali definiti e/o archiviati per conto delle famiglie degli scomparsi quando vi è il fondato sospetto che le indagini e l’attività endo-processuale non abbiano portato alla verità circa le motivazioni della scomparsa soprattutto quando dello scomparso on c’è traccia.

 

3 – Cita un progetto inerente la sicurezza che ti riguarda professionalmente in prima persona

Tipico esempio di Intelligence è quello che ho svolto presso il N.I.S. U.S. a Napoli. Ero incaricato di raccogliere informazioni tra i militari americani, le famiglie degli stessi e alcuni ambienti della criminalità campana. Il fine della mia delicata mansione era quello di “intendere” se i trasporti via mare internazionali della Marina Americana potevano essere il modo giusto per far uscire o entrare in Italia persone o cose non gradite e pericolose.

 

4 – Perchè hai scelto ANCIS?

Perché è iscritta al MiSE, perchè può rilasciare quello che definirei un “bollino blu”, e soprattutto perché provvede alla formazione continua degli associati. Secondo la mia visione ANCIS potrebbe essere un veicolo per introdursi nel mondo meno conosciuto dai più, ma peculiare agli addetti al settore, della security Intelligence.

 

 

Biografia di Franco Marella

Durante la carriera in GdF sono stato trasferito in prima assegnazione presso il Comando 5 Compagnia Napoli – quale Comandante di Squadra dove ho svolto attività per la repressione del Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In tale contesto ho svolto attività da infiltrato e sono stato “distaccato” presso il Naval Crime Investigave Service (N.I.S.) delle forze americane di stanza a Napoli.

Nel 1986 sono stato trasferito a richiesta presso la neo costituita Brigata della G di F in Solofra (AV) occupandomi di attività istituzionale del Corpo (verifiche fiscali).

Dal 1990 al 2014 sono stato trasferito per ragioni di famiglia presso la X^ Legione Bari , ora Comando Provinciale. Sono stato assegnato dapprima al Comando tenenza della GdF di Molfetta (BA) quale comandante di squadra occupandomi prevalentemente di polizia giudiziaria, successivamente al Comando 2^ compagnia Bari, quale comandante di sezione. Nel 1992, sono stato scelto quale comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trani (BAT) ed infine gli ultimi anni assegnato presso la Direzione Investigativa Antimafia di Bari.

Nel 2014 Ho ottenuto dalla Prefettura di Bari la licenza per Investigatore Privato riconsegnata nel 2020.

Attualmente mi occupo di assistere, insieme all’associazione Penelope, le famiglie delle persone scomparse cercando di portare alla luce casi “freddi” di persone di cui non si è mai saputo che fine hanno fatto. Per questo motivo ho sottoscritto con il quotidiano online bariseranews.it  anche l’incarico di giornalista in prova per la cura di uno spazio dedicato alle problematiche anzidette.

Sono iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Bari al n.212 d’ordine.

parola ai soci ANCIS - Andrea Marino

Parola ai soci: Andrea Marino

Nuovo appuntamento con le interviste ai nostri associati.

ANCIS – Associazione Nazionale Consulenti Intelligence & Security ha il piacere di introdurre il dott. Andrea Marino, S.TEN. COM. in riserva del Corpo Militare CRI, Coordinatore provinciale Guardie Ecozoofile-ambientali, Operatore sicurezza e protezione civile, Operatore sanitario legale e forense, Criminologo-criminalista, esperto-consulente in scienze forensi e intelligence

 

1 – Cosa vuol dire per te Sicurezza?

La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l’applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.

Nel termine “sicurezza” due distinti concetti che  sono espressi da parole differenti:

  • il termine inglese security (spesso tradotta in protezione come nel caso della sicurezza informatica o in quella del controllo dell’accesso fisico delle persone presso edifici/vani/aree) corrisponde alla sicurezza intesa come salvaguardia da atti intenzionali che potrebbero ledere cose o persone;
  • il termine safety riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro incolumità psico-fisica (ad esempio questo è il termine usato per il tema della sicurezza sul posto di lavoro). Per gli animali vale lo stesso significato, a volte reso in “benessere”. Per i beni materiali il concetto riguarda, chiaramente, solo la sicurezza fisica (preservazione da danni).

 

2 – Su cosa stai lavorando attualmente?

Sto lavorando da diverso tempo su molteplici aspetti e idee sulla sicurezza:

  • sicurezza ambientale-animale
  • sicurezza stradale
  • sicurezza urbana
  • sicurezza sociale e lavorativa
  • sicurezza alimentare
  • sicurezza nazionale

 

 

3 – Cita un progetto inerente la sicurezza che ti riguarda professionalmente in prima persona

Ci sono diversi progetti che ho condiviso e in fase di realizzo, tramite enti di collaborazione (IPO E CCIO), esempio codice S.A.R.A. sulla violenza sulle donne, progetti sulla sicurezza ambientale, progetti sul bullismo e cyber bullismo, progetto sulla sicurezza urbana e microcriminalità.

 

 

4 – Perchè hai scelto ANCIS?

Ho scelto ANCIS perché oltre a lavorare e condividere idee ed esperienze con i vari soci, di alto livello professionale, mi consente anche di poter esprimere al meglio la mia preparazione.

Prediligo in particolar modo questi tre aseptti:

  • Formazione e aggiornamento costante
  • Realizzare eventi, progetti utili per la comunità e associazione
  • Poter crescere e maturare professionalmente insieme all’associazione

 

 

 

Biografia di Andrea Marino

S.TEN. COM. in riserva del Corpo Militare CRI, Coordinatore provinciale Guardie Ecozoofile-ambientali prefettizie, Operatore safety-security e protezione civile, Operatore antincendio boschivo, Operatore ausiliario del traffico, Operatore sanitario legale e forense (Infermiere-Biologo), Analista criminale, Criminologo-criminalista, esperto-consulente in scienze forensi e intelligence. Sta maturando ulteriori esperienze nel campo investigativo.