Caso Delmastro Segreto di Stato e Segreto d’ufficio

Il segreto di stato
Il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto vertice del potere esecutivo. La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è volta, da un lato, attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicurarne l’effettività, limitando l’accesso alle notizie tutelate da questo vincolo ad un numero estremamente ristretto di soggetti. In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto. Pertanto, il segreto di Stato:
– impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto;
– si differenzia dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria.
Quanto ai limiti e alle garanzie, la legge 124/2007 esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni
– relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso
– limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni
– impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali.
Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.

Il Segreto d’ufficio

Il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Nell’ambito del diritto amministrativo, la disciplina del segreto d’ufficio, inizialmente prevista nel R.D. n. 2960/1923, è ora contenuta nell’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957, la cui formulazione originaria era espressione di un contesto socio-normativo improntato al principio della segretezza dell’azione amministrativa.
In seguito, la l. n. 241/1990 (art. 22 e ss.) ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’attività amministrativa, volto ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, riformulando il testo del citato art. 15. Di conseguenza, non si verifica una violazione del segreto d’ufficio quando la comunicazione di un’informazione o di una notizia avvenga nel rispetto delle norme sul diritto di accesso e all’impiegato pubblico è consentito rilasciare copie ed estratti di documenti nei casi non vietati dall’ordinamento. Inoltre, rispetto alla previgente disciplina, il divieto di divulgazione trova applicazione anche in assenza della possibilità che si verifichi un danno per la pubblica amministrazione. Peraltro, nell’ambito della riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro che ne disciplinano i relativi istituti, il rispetto del segreto d’ufficio è stato inserito fra gli obblighi posti a carico del dipendente pubblico per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di evitare l’utilizzo a fini privati di informazioni e, quindi, comportamenti che possano ledere l’immagine dell’amministrazione.

Articolo 326 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 14/12/2024]
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Dispositivo dell’art. 326 Codice Penale
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(1).
Se l’agevolazione(2) è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni(3).
Note
(1) Il primo comma sanziona le condotte di rivelazione di notizie d’ufficio e di agevolazione non colposa della conoscenza di queste. Si ricordi che non è punibile il terzo che apprende o si limita ad apprendere la notizia, in quanto assiste alla rivelazione o è stato agevolato nel procurarsene la conoscenza (concorso necessario improprio).
(2) Per agevolazione si intende la condotta con cui uno in qualsiasi modo, anche omissivo, rende possibile o più agevole a chi non h il diritto o la competenza procurarsi per via autonoma la conoscenza della notizia.
(3) Il carattere indebito o ingiusto rafforzano la funzione selettiva del dolo secondo alcuni autori, altri invece lo ritengono inutile ai fin della descrizione della fattispecie.
Spiegazione dell’art. 326 Codice Penale
Il bene giuridico tutelato è la segretezza delle notizie di esclusivo dominio della Pubblica Amministrazione.
Ai fini della configurabilità del delitto in oggetto è necessaria, oltre ala rivelazione o alla facilitazione della rivelazione di notizie segrete, anche la violazione di doveri inerenti alla funzioni o al servizio.

Va sottolineato che la norma risulta di scarsissima applicazione in seguito alla ”apertura” della giurisprudenza e della legislazione amministrativa verso i privati con riguardo ai documenti amministrativi, grazie agli istituti dell’accesso documentale ed alla figura del difensore civico, che, tendendo ad una P.A. come “casa di vetro”, hanno fatto sì che i documenti qualificabili come segreti siano rimasti sempre meno.

Al secondo comma è prevista una fattispecie di natura colposa, qualora il pubblico funzionario non abbia permesso la rivelazione delle notizie in maniera dolosa.

Al terzo comma sono invece disciplinate altre due fattispecie aggravate, qualora il soggetto pubblico si avvalga delle notizie per conseguire un indebito profitto patrimoniale, oppure qualora il fatto sia commesso per conseguire un ingiusto profitto non patrimoniale (ad es. per mera curiosità) o per causare ad altri un danno ingiusto.