È stata definitivamente approvata la nuova normativa recante importanti modifiche al codice penale ed alle altre disposizioni in materia di legittima difesa.
L’art.52 c.p. pertanto ora sancisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Come spesso succede, su tale nuova normativa sono già state fatte speculazioni evocando possibili futuri scenari da far west.
È bene invece evidenziare che nei casi previsto dall’art.614 c.p. (violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione nei casi in cui “taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando vi è pericolo di aggressione”.

Un punto interessante della nuova norma è il concetto nella stessa richiamato di “grave turbamento”, infatti la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Il concetto di grave turbamento è molto ampio ricomprendendo l’età dell’aggredito, le donne sole, i figli minori ecc. Il grave turbamento quindi si presta ad infinite interpretazioni anche di natura personale e psicologica.
Viene però da domandarsi: chi trovandosi un ladro in casa che lo aggredisce non cada in preda di grave turbamento!
La nuova norma poi prevede quale deterrente per i reati predatori, un inasprimento delle pene previste.

A cura di Valeria Lupidi
Vice Presidente ANCIS